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	<title>Il Blog di Giusy Gulletta</title>
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	<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 13:27:03 +0000</pubDate>
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		<title>L&#8217;assegno una tantum a favore dei familiari delle vittime sul lavoro</title>
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		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 13:26:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giusy Gulletta</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Responsabilità e sanzioni]]></category>

		<category><![CDATA[familiari di lavoratori deceduti]]></category>

		<category><![CDATA[vittime del lavoro]]></category>

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		<description><![CDATA[Sinergia tra Inail e Ministero del Lavoro
Rivolgendomi alla platea degli eventuali familiari delle vittime di infortuni mortali sul lavoro, segnalo l&#8217;esistenza di un fondo istituito presso il Ministero del Lavoro ed erogato dall&#8217;Inail, previo trasferimento delle risorse da parte del Ministero del Lavoro, che prevede in aggiunta alle prestazioni economiche già previste ex legge, un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Sinergia tra Inail e Ministero del Lavoro</strong></p>
<p>Rivolgendomi alla platea degli eventuali familiari delle vittime di infortuni mortali sul lavoro, segnalo l&#8217;esistenza di un fondo istituito presso il Ministero del Lavoro ed erogato dall&#8217;Inail, previo trasferimento delle risorse da parte del Ministero del Lavoro, che prevede in aggiunta alle prestazioni economiche già previste ex legge, un beneficio ulteriore anche nel caso in cui il lavoratore non risulti assicurato.</p>
<p>Il  D.M. 19 Novembre 2008 ha sostituito il precedente decreto del 2 Luglio 2008, e ha definito le tipologie di benefici concessi, i requisiti e le modalità di accesso al fondo di sostegno per i familiari delle vittime di gravi infortuni sul lavoro.</p>
<p>Il Fondo di cui  all&#8217;articolo 1 comma 1187 L. 27 dicembre 2006 n. 296 è previsto in favore dei soli familiari di lavoratori, deceduti a causa di infortunio sul lavoro anche <em>in itinere</em>, sia che siano o non siano soggetti alla tutela assicurativa. Sono compresi, inoltre, i superstiti dei soggetti tutelati ai sensi dell&#8217;assicurazione contro gli infortuni domestici (L. n. 493/99).</p>
<p>I familiari che hanno diritto al beneficio erogato dal Fondo di sostegno sono quelli indicati all&#8217;articolo 85 del TU n. 1124/1965, comma 1, punto 1 e 2 (coniuge e figli),  e in mancanza di questi, i familiari indicati ai punti 3 e 4 (ascendenti, fratelli o sorelle conviventi). Le prestazioni consistono nell&#8217;erogazione di una somma, il cui importo, recentemente aumentato, è stato determinato  in euro 3.000, 3.800, 4.400 e 5.000, previsti rispettivamente per 1 superstite, per 2 superstiti, per 3 superstiti e per più di 3 superstiti.</p>
<p>La richiesta deve essere inoltrata entro 40gg dalla data del decesso, termine ordinatorio, all&#8217;Inail  territorialmente competente.</p>
<p>Successivamente è stata emanata la Circolare n. 5 del 2009, con la quale il Ministero del Lavoro ha fornito le prime indicazioni normative, cui ha fatto seguito la nota n. 6734 del 30.4.2009 della Direzione Regionale della Lombardia , con la quale venivano assunte le seguenti determinazioni operative: <em>&#8221; Ciascun ente ( sede INAIL o D.P.L.), appena viene a conoscenza di un infortunio mortale sul lavoro, dovrà provvedere a darne immediata comunicazione all&#8217;altro Ente ai fini dell&#8217;attivazione dell&#8217;ispezione congiunta, anche a prescindere della presentazione dell&#8217;istanza dei superstiti, che potrà intervenire in un momento successivo, anche su sollecitazione dell&#8217;Istituto&#8221;.</em></p>
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		<title>Infortuni in itinere:  il comportamento imprudente  del lavoratore, se è giustificato da finalità produttive, può essere risarcito</title>
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		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 07:08:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giusy Gulletta</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Sicurezza]]></category>

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		<description><![CDATA[Una delle questioni particolarmente dibattute nel corso di questi anni concerne il problema relativo alla possibilità di riconoscere o meno efficacia interruttiva del nesso causale al comportamento della vittima &#8220;occasionante&#8221;  l&#8217;evento delittuoso  ovvero &#8220;concausante&#8221; lo stesso.
In caso di infortuni in itinere davvero illuminante è una recente sentenza della Corte di Cassazione, sez. Lavoro, n. 11022 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Una delle questioni particolarmente dibattute nel corso di questi anni concerne il problema relativo alla possibilità di riconoscere o meno efficacia interruttiva del nesso causale al comportamento della vittima &#8220;occasionante&#8221;  l&#8217;evento delittuoso  ovvero &#8220;concausante&#8221; lo stesso.</p>
<p>In caso di <em>infortuni in itinere</em> davvero illuminante è una recente sentenza della Corte di Cassazione, sez. Lavoro, n. 11022 del 2009, che ha fatto registrare <strong><em>in subiecta materia</em></strong> un rilevante percorso evolutivo.</p>
<p>Nel caso <em>de quo</em> la Corte di Cassazione ha ritenuto l&#8217;infortunio, occorso nel tragitto casa-lavoro ad un autotrasportatore, indennizzabile, sull&#8217;assunto che il comportamento dello stesso sebbene imprudente, era pur sempre ricollegabile alle finalità aziendali. </p>
<p>Difatti, i giudici di legittimità escludono l&#8217;ipotesi del rischio elettivo, quale limite all&#8217;indennizzabilità degli infortuni sul lavoro, sostenendo che la condotta colpevole del lavoratore, consistente nella scelta di percorrere, tra i due sentieri di accesso all&#8217;azienda, quello più scosceso, ma pur sempre giustificata da finalità produttive, non interrompe il nesso fra infortunio e l&#8217;attività lavorativa e, pertanto, non esclude l&#8217;indennizzabilità da parte dell&#8217;Inail.</p>
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