2 febbraio 2010
L’assegno una tantum a favore dei familiari delle vittime sul lavoro
Sinergia tra Inail e Ministero del Lavoro
Rivolgendomi alla platea degli eventuali familiari delle vittime di infortuni mortali sul lavoro, segnalo l’esistenza di un fondo istituito presso il Ministero del Lavoro ed erogato dall’Inail, previo trasferimento delle risorse da parte del Ministero del Lavoro, che prevede in aggiunta alle prestazioni economiche già previste ex legge, un beneficio ulteriore anche nel caso in cui il lavoratore non risulti assicurato.
Il D.M. 19 Novembre 2008 ha sostituito il precedente decreto del 2 Luglio 2008, e ha definito le tipologie di benefici concessi, i requisiti e le modalità di accesso al fondo di sostegno per i familiari delle vittime di gravi infortuni sul lavoro.
Il Fondo di cui all’articolo 1 comma 1187 L. 27 dicembre 2006 n. 296 è previsto in favore dei soli familiari di lavoratori, deceduti a causa di infortunio sul lavoro anche in itinere, sia che siano o non siano soggetti alla tutela assicurativa. Sono compresi, inoltre, i superstiti dei soggetti tutelati ai sensi dell’assicurazione contro gli infortuni domestici (L. n. 493/99).
I familiari che hanno diritto al beneficio erogato dal Fondo di sostegno sono quelli indicati all’articolo 85 del TU n. 1124/1965, comma 1, punto 1 e 2 (coniuge e figli), e in mancanza di questi, i familiari indicati ai punti 3 e 4 (ascendenti, fratelli o sorelle conviventi). Le prestazioni consistono nell’erogazione di una somma, il cui importo, recentemente aumentato, è stato determinato in euro 3.000, 3.800, 4.400 e 5.000, previsti rispettivamente per 1 superstite, per 2 superstiti, per 3 superstiti e per più di 3 superstiti.
La richiesta deve essere inoltrata entro 40gg dalla data del decesso, termine ordinatorio, all’Inail territorialmente competente.
Successivamente è stata emanata la Circolare n. 5 del 2009, con la quale il Ministero del Lavoro ha fornito le prime indicazioni normative, cui ha fatto seguito la nota n. 6734 del 30.4.2009 della Direzione Regionale della Lombardia , con la quale venivano assunte le seguenti determinazioni operative: ” Ciascun ente ( sede INAIL o D.P.L.), appena viene a conoscenza di un infortunio mortale sul lavoro, dovrà provvedere a darne immediata comunicazione all’altro Ente ai fini dell’attivazione dell’ispezione congiunta, anche a prescindere della presentazione dell’istanza dei superstiti, che potrà intervenire in un momento successivo, anche su sollecitazione dell’Istituto”.
Scritto il 13-2-2010 alle ore 17:49
Mi piace [..] La richiesta deve essere inoltrata entro 40gg dalla data del decesso [..].
Si, mi piace…
Scritto il 3-3-2010 alle ore 15:17
Ok, ma chi lo dice ai familiari che scossi dal dolore non riusciranno a concretizzare niente di tutto questo? o bisogna stare tutti come cani addosso all’osso?
Scritto il 22-5-2010 alle ore 17:25
Giusy mi scuserà per l’incursione.
L’argomento è per ovvie ragioni delicato.
E’ capitato anche a me e purtroppo più volte dover assistere aziende alle prese con infortuni mortali e credo che la misura che Giusy ha brillantemente delineato, sia un segnale positivo di attenzione.
E’ proprio in quei momenti carissimo Alessandro, che la terzietà del consulente si rende necessaria.