30 Giugno 2009

Infortuni in itinere: il comportamento imprudente del lavoratore, se è giustificato da finalità produttive, può essere risarcito

Una delle questioni particolarmente dibattute nel corso di questi anni concerne il problema relativo alla possibilità di riconoscere o meno efficacia interruttiva del nesso causale al comportamento della vittima “occasionante”  l’evento delittuoso  ovvero “concausante” lo stesso.

In caso di infortuni in itinere davvero illuminante è una recente sentenza della Corte di Cassazione, sez. Lavoro, n. 11022 del 2009, che ha fatto registrare in subiecta materia un rilevante percorso evolutivo.

Nel caso de quo la Corte di Cassazione ha ritenuto l’infortunio, occorso nel tragitto casa-lavoro ad un autotrasportatore, indennizzabile, sull’assunto che il comportamento dello stesso sebbene imprudente, era pur sempre ricollegabile alle finalità aziendali. 

Difatti, i giudici di legittimità escludono l’ipotesi del rischio elettivo, quale limite all’indennizzabilità degli infortuni sul lavoro, sostenendo che la condotta colpevole del lavoratore, consistente nella scelta di percorrere, tra i due sentieri di accesso all’azienda, quello più scosceso, ma pur sempre giustificata da finalità produttive, non interrompe il nesso fra infortunio e l’attività lavorativa e, pertanto, non esclude l’indennizzabilità da parte dell’Inail.

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Un commento a “Infortuni in itinere: il comportamento imprudente del lavoratore, se è giustificato da finalità produttive, può essere risarcito”

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